Statuto dell’Associazione

“Castasegna Viva”

1.   Nome e sede

      A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un’associazione denominata “Associazione Castasegna Viva” con sede in Castasegna – Comune di Bregaglia.

2.   Finalità (scopo)

      L’associazione ha quale fine il sostegno e la promozione dei servizi al pubblico nel villaggio di Castasegna. In particolare, qualora vi sia la necessità e l’interesse degli attori coinvolti e le disponibilità economiche dell’associazione lo permettano, essa interviene con:

  • misure di sostegno relative a investimenti materiali in esercizi pubblici 
  • misure di sostegno relative a costi di esercizio e di gestione di un esercizio pubblico
  • misure di sostegno mirate per gli esercenti
  • appoggio nella comunicazione e promozione dei servizi e dei prodotti
  • presa di contatto e mediazione con organizzazioni esterne e potenziali sostenitori 
  • incrementare l’attrattività del paese
  • accompagnare i servici aperti al pubblico nella fase iniziale, affinché essi possano essere autosufficienti 

3.   Mezzi, contributi sociali

      Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone:

  • dei contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell’ambito dell’assemblea dei soci.
  • altre risorse come contributi e finanziamenti pubblici e privati a progetti, donazioni, entrate da prestazioni ecc.

4.   Soci – ammissione

      Ogni persona fisica e giuridica interessata alla finalità dell’associazione può diventare socio.

      Le richieste d’ammissione vanno inoltrate alla direzione, l’assemblea sociale delibera sull’ammissione.

5.   Cessazione dell’appartenenza

      L’appartenenza cessa:

  • nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso;
  • nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.

6.   Dimissioni ed esclusione

      Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di sei mesi prima della fine dell’anno solare. La comunicazione di dimissione deve essere inviata in forma scritta alla direzione.

      Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. L’assemblea sociale delibera in merito all’esclusione.

7.   Organi dell’associazione: 

      Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea sociale 
  2. la Direzione
  3. l’Ufficio di revisione 

8.   L’Assemblea sociale

      L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea sociale. Un’Assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente.

      I soci vengono invitati all’Assemblea sociale per iscritto (lettera o e-mail) con almeno tre settimane di anticipo, con allegato l’ordine del giorno.

      L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili:

  1. Elezione o revoca della Direzione
  2. Elezione o revoca dell’Ufficio di revisione
  3. Elaborazione e modifica degli statuti
  4. Approvazione della contabilità
  5. Determinazione del contributo dei soci
  6. Ammissione ed esclusione dei soci
  7. Approvazione del programma annuale dell’associazione, risp. del preventivo

      In seno all’Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza dei voti dei soci presenti.

9.   La Direzione

La Direzione è eletta ogni due anni ed è rieleggibile. Essa è composta da almeno tre membri e si costituisce da sé. Di regola essa nomina tra i suoi membri un presidente, un cassiere e un segretario.

La Direzione rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso.

10.L’Ufficio di revisione

      L’Assemblea sociale nomina un revisore dei conti, il quale controlla la contabilità e esegue almeno una volta all’anno un controllo casuale. Il revisore è eletto ogni due anni ed è rieleggibile.

11.Firma

      L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente con un membro della direzione. 

12.Responsabilità

      Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

13.Scioglimento dell’associazione

      Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato dall’Assemblea sociale.

      Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va a un’istituzione che persegue la stessa o una simile finalità.

14.Entrata in vigore

      I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 19.10.2019 e poi modificati durante l’assemblea annua del 17.10.2020.

__________________________                                ___________________________

(Data)                                                                                                                   (firma art. 90 cpv. 1 lett. b ORC)